L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), imposta incompatibile con le norme comunitarie, se versata, deve essere rimborsata e tale incompatibilità sussiste anche per il passato, anche se è stata abrogata dal 1° gennaio 2021 e sono stati fatti salvi gli effetti obbligatori pregressi.
I soggetti legittimati a richiedere il rimborso sono i concessionari dell’impianto di distribuzione di carburante e non i consumatori, soggetti estranei al rapporto negoziale.
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)
La questione relativa all’IRBA, dichiarata illegittima dalle norme dell’Unione europea nonché da una sentenza dalla Corte di Giustizia, continua ad essere oggetto di numeroso contenzioso sia di merito che di legittimità circa sia richieste di rimborso che la retroattività di tale richieste.
Tale imposta – istituita dal D.lgs n. 398/1990 indiretta non armonizzata propria delle Regioni e diretta ad assicurare il finanziamento degli enti locali -, non è più dovuta, nemmeno relativamente alle obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021, art.1, commi 628-629), che ne ha disposto l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2021.
La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza C-255/2 del 9/11/2021, ha chiarito il significato e i limiti di applicazione della direttiva 2008/118/CE, stabilendo che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ad una finalità specifica, e non inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.
In seguito a tali provvedimenti già da qualche anno le società interessate hanno avanzate richieste di rimborso, entro il termine di decadenza di due anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto.
In seguito alla abrogazione sopra citata, alcune Regioni hanno proceduto all’effettuazione dei rimborsi dell’imposta in esame.
Ad esempio, la Regione Campania ha comunicato con specifico avviso che l’art. 54 della legge regionale n. 5 del 29/06/2021 – recependo quanto disposto dalla legge n. 178/2020, comma 628 -, ha soppresso l’IRBA a decorrere dal periodo d’imposta 2021, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Per quanto riguarda i rimborsi o l’utilizzo di credito di imposta erroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 14 co. 3 D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione, mediante invio di doc