Analizziamo il pensiero della giurisprudenza sul tema della tassazione, ordinaria o separata, degli emolumenti da lavoro dipendente corrisposti in anni successivi a quello di maturazione.
Gli arretrati: le condizioni per l’assoggettamento a tassazione separata
In base all’articolo 17 comma 1 lett. b) del TUIR, gli stipendi (emolumenti in genere) arretrati possono essere assoggettati a tassazione separata nel ricorso di situazioni:
- di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Riguardo al primo punto, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Il secondo punto, inevitabilmente, si presta ad interpretazioni più sottili.
Per capire se gli stipendi percepiti in ritardo si possano assoggettare a tassazione separata, occorre analizzare, secondo la giurisprudenza di legittimità, nonché di merito, la tipologia di ritardo.
Se infatti esso è fisiologico, in quanto frutto delle tempistiche tecniche, l’emolumento lo si potrà assoggettare a tassazione ordinaria; diversamente, il ritardo non fisiologico legittimerà la tassazione separata.
Ma quando possiamo dire che il ritardo è fisiologico?
In altre parole, se, ad esempio, un’azienda è solita pagare gli stipendi con un mese di ritardo, si può parlare di ritardo fisiologico? La risposta è senz’altro negativa.
Infatti, la giurisprudenza maggioritaria ritiene fisiologico un pagamento effettuato entro l’anno successivo alla maturazione.
Solo se quindi il pagamento viene effettuato dopo l’anno successivo alla maturazione (emolumento corrisposto nel 2023 ma maturato non oltre il 2021), il relativo reddito sarà assoggettato a tassazione separata: è assai difficile, infatti, conciliare la fisiologicità con un lasso temporale così lungo, a meno che il debitore non possa dimostrarlo in maniera oggettiva.
Un ultimo esempio, in conclusione: il ritardo nella corresponsione degli emolumenti relativi ad anni precedenti, dovuto al cambiamento del sistema di valutazione e alla diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (smart working) a causa dell’emergenza sanitaria, non sono da considerarsi fisiologici (e pertanto trova applicazione il regime di tassazione separata), in quanto il dilatarsi della tempistica di erogazione, rispetto agli anni precedenti, trae origine da cause e situazioni che non sono imputabili alla volontà delle parti.
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 6 dicembre 2023