Approfondiamo la differenza che esiste fra i permessi ROL ed ex festività non godute dal lavoratore dipendente ed i giorni di ferie.
Come vanno gestiti in pratica in busta paga? Vanno liquidati separatamente?
Nel diritto del lavoro italiano esistono alcuni istituti che, anziché essere disciplinati dalla legge, sono demandati interamente ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Un esempio in tal senso sono i permessi individuali retribuiti, riconosciuti al fine di garantire ore di assenza ai lavoratori, aggiuntive rispetto alle ferie.
Sotto questo aspetto è bene non confondersi con altri tipi di permessi, questi si previsti dalla normativa (Legge 5 febbraio 1992 numero 104) e retribuiti dall’Inps (anziché dal datore di lavoro) riconosciuti per ragioni sanitarie e di assistenza ai soggetti con handicap grave o loro familiari.
Tornando ai permessi previsti dai CCNL due sono le categorie di norma previste:
- i permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL) il cui obiettivo è garantire al lavoratore una maggiore disponibilità di tempo libero;
- i permessi introdotti per compensare l’abolizione di quattro festività religiose (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo) indicati pertanto con il termine “permessi ex-festività”.
Dal momento che, al pari delle ferie, i permessi hanno lo scopo di garantire il benessere psico-fisico dei dipendenti, grazie alla possibilità di assentarsi dal lavoro, sorge naturale chiedersi se, anziché godere delle ore di assenza in argomento, sia possibile liquidarle in busta paga.
Analizziamo la questione