Quest’anno la sospensione feriale si intreccia anche con il Decreto a seguito dell’alluvione del 1° maggio e con la normativa sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
La sospensione feriale dei termini processuali
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Quando il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Questa disciplina contenuta nell’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 si applica anche al processo tributario.
La sospensione in parola si applica alla notifica dei ricorsi, degli appelli, nonché al ricorso per cassazione, alla ripresa del processo sospeso oppure interrotto per la riassunzione in rinvio del processo, al reclamo i decreti presidenziali ed alla costituzione in giudizio presso le Corti di primo e secondo grado.
IMPORTANTE
L’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi (si veda l’art. 5, legge 7 ottobre 1969, n. 742).
Pertanto, poiché la sospensione dell’atto impugnato può chiedersi con istanza contenuta nel ricorso introdu