Nel DQ del 22 Giugno 2023:
1) TFS: precisazioni sulle riliquidazioni attraverso il canale telematico
2) Via libera all’Art bonus per le donazioni pro fondazioni riconosciute dal Mic
3) Commercialisti e Consulenti del Lavoro uniti: firmato un protocollo d’intesa sulla formazione continua obbligatoria dei due Ordini
4) Tassazione dell’atto di convenzione matrimoniale in Spagna
5) Modello redditi 2023: bonus fiscale sulle spese di istruzione
6) Contratto di appalto: gli importi liquidati quali integrazione del corrispettivo dal Tribunale in favore dell’appaltatore rilevano ai fini Iva
7) San Marino-Italia: anche con la breve sosta delle merci presso lo spedizioniere italiano, resta comunque valida la fattura elettronica
8) Commissione Europea: revisione sul controllo degli investimenti esteri diretti
9) Crescono gli evasori totali, 3mila in più rispetto al 2021
10) Aggiornato il software per il calcolo delle sanzioni e degli interessi
L’Agenzia delle entrate si è soffermata anche sulle detrazioni delle spese di istruzione sostenute dai contribuenti.
Detrazione Fiscale spese Istruzione universitaria
Spetta una detrazione nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La percentuale deve essere calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale, se non è statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell’Università e della Ricerca (decreto ministeriale n. 1406/2022).
Si tratta, in generale, delle spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
- master universitari; corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (Its), in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
- corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – Afam).
Non sono, invece, detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.
Sono agevolabili:
- tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- spese sostenute per la “ricogni