Donazione modale: imposta doppia?

di Giuseppe Rebecca

Pubblicato il 12 maggio 2023

In cosa consiste la donazione modale? Quali sono le implicazioni fiscali di questa tipologia di donazione?
Approfondiamo il tema segnalando il rischio che questa scelta del donante implichi una doppia imposizione, vediamo perché...

Donazione modale: alcune premesse

donazione modale imposta doppiaIn questo articolo analizziamo un aspetto tributario a nostro avviso ancora non risolto in modo del tutto convincente, e cioè la tassazione di una donazione con la apposizione di un onere, cosiddetta donazione modale.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, seguita anche dalla Corte di Cassazione, la tassazione è doppia. E proprio questa interpretazione non ci convince, in quanto la ricchezza tassata è solo una, non sono certamente due.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, che conferma la doppia tassazione, ci ha suggerito un aggiornamento della fattispecie già da noi trattata, da ultimo il 28 aprile 2021, sempre ne Commercialista Telematico “La donazione modale e il fisco: aggiornamento”; da tale articolo riprendiamo anche qualche parte.

 

Il recente parere della Cassazione

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla fattispecie con la sentenza n. 6077 del 28 febbraio 2023 che tra l’altro ha precisato che la donazione con la apposizione di un onere è fiscalmente doppia: una a favore del donatario principale e l’altra a favore del beneficiario dell’onere.

Ne consegue che entrambe le operazioni sono soggette all’ imposta sulle donazioni, per il cui recupero sono necessari due distinti avvisi di liquidazione.

Tale sentenza in parte riforma CTP Pesaro n. 129 /04/2015 e 130/04/2015 del 14 marzo 2015.

Nello specifico ci si riferiva a donazioni fatte all’estero, e con una “condizione sospensiva” circa il sostentamento della sorella inabile considerata invece dall’ufficio come onere privilegiando il senso letterale dell'espressione verbale:

“Costituisce sulle quote ed azioni oggetto della presente donazione un onere di sostenere economicamente la sorella per le proprie necessità”, a discapito dell'effettiva volontà del donante, anche alla luce del suo comportamento complessivo tradottosi in una pluralità di donazioni finalizzate a garantire il sostentamento economico della sorella inabilitata.”

Ad avviso della parte si trattava di...

“null’altro che una clausola di mantenimento della sorella inabilitata ad efficacia non attuale ma subordinata espressamente all'eventuale e futura incapienza dei fondi di sostentamento già predisposti in suo favore".

Peraltro, ove pure si trattasse di un "onere", la pattuizione dovrebbe essere intesa ai fini tributari alla stregua di una liberalità accessoria a favore del beneficiario della prestazione (D.Lgs. n. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 58, comma 1); per cui, l'imposta sulle donazioni avrebbe dovuto essere assolta dalla donataria (nella specie, la sorella inabilitata), alla quale l'amministrazione finanziaria sarebbe stata tenuta a notificare l'avviso di liquidazione.”

Sempre da tale sentenza:

“… si rammenta che, con riguardo agli aspetti tributari, il D.Lgs. n. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 58, comma 1, prevede che "Gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari"”.

Dunque, si può ritenere che la donazione modale avente un destinatario determinato è considerata, dal punto di vista fiscale, come una doppia donazione, una eseguita a favore del donatario e l'altra eseguita a favore del beneficiario dell'onere (Cass.,