Analizziamo la questione in dettaglio.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (detto anche co.co.co.) prevede l’impegno del lavoratore a svolgere in via continuativa una prestazione prevalentemente personale, a favore del committente ed in coordinamento con lo stesso, senza che sussista un vincolo di subordinazione, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro dipendente.
A causa dell’equidistanza dal lavoro autonomo (utilizzato per l’esercizio di un’arte – professione) e da quello dipendente (per l’assenza appunto del vincolo di subordinazione), le co.co.co. vengono qualificate come rapporti di parasubordinazione, caratterizzati da:
- autonomia, dal momento che la definizione di tempi e modalità di lavoro è rimessa al collaboratore;
- collaborazione, totale autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma svolgimento della stessa in funzione delle finalità e necessità organizzative dell’imprenditore;
- coordinamento, allorché nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza l’attività lavorativa in autonomia;
- continuità, posto che la prestazione non dev’essere meramente occasionale (la stessa deve perdurare nel tempo e comportare un impegno costante del collaboratore a favore del committent