Autoliquidazione INAIL: aspetti generali
Gli adempimenti procedurali
La normativa riguardante l’autoliquidazione INAIL è dettata dagli artt. 28 e 44 D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modificazioni.
ll premio assicurativo rappresenta il risultato della somma di due elementi:
- la regolazione, cioè il saldo dell’anno precedente;
- la rata di acconto dell’anno in corso.
La regolazione del saldo è determinata applicando alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, registrate da gennaio a dicembre dell’anno precedente, il tasso relativo alla voce di tariffa, risultante dalle basi di calcolo comunicate dall’Inail.
Per il calcolo della rata di acconto si considera, solitamente lo stesso monte retributivo dell’anno precedente, a meno che l’azienda non invii una dichiarazione di riduzione dei compensi presunti.
Per l’anno 2023 il termine del versamento è scaduto il 16 febbraio: entro tale data il datore di lavoro ha:
- calcolato il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) potendo tuttavia fruire del pagamento rateale [1] (si veda lo schema n. 1);
- conteggiato il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagato il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
Schema n. 1 - Rateazione
RATA |
SCADENZA |
COEFFICIENTI |
PREMIO |
1 |
16.02.23 |
zero |
25% |
2 |
16.05.23 |
0,00416959 |
25% + interessi |
3 |
21.08.23 |
0,00847973 |
25% + interessi |
4 |
16.11.23 |
0,01278986 |
25% + interessi |
Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è scaduto il 28 febbraio.
Come noto, entro la fine del mese di febbraio, il datore di lavoro titolare di Posizione Assicurativa Territoriale ha l’obbligo di presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva, dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online” [2].
La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all’Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
Retribuzione imponibile
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.
La