1) Registrazione contratti preliminari di compravendita: dal 7 marzo si fa tutto via web
2) Cessioni intra-Ue con Iva: ecco quando non occorre l’iscrizione al Vies
3) Ravvedimento operoso: istituito otto nuovi codici tributo e soppressi tre
4) Tax credit prodotti energetici 2022: ampliato l’ambito della comunicazione
5) Trasferimento di ramo d’azienda:niente cessione bis per il Superbonus
6) Interpelli di fisco
7) Cassazione: riconoscimento del danno da eccesso di lavoro
8) Legge di bilancio 2023: disciplina opzionale di affrancamento degli utili e delle riserve delle partecipate estere
9) Piccole società cooperative: niente imposte sulle cessioni a titolo gratuito
10) Accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero
Cessioni intracomunitarie con Iva: ecco quando non occorre l’iscrizione al Vies
Le vendite nei confronti di clienti “non Vies” residenti in altri Paesi Ue usufruiscono del regime di non imponibilità Iva soltanto se riconducibili nell’ambito delle cessioni a distanza (previste dall’articolo 38-bis del Dl n. 331/1993) agevolabili. In caso contrario è necessaria l’iscrizione alla banca dati Vies.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 1° marzo 2023 (cosi come commentata/sintetizzata nel proprio notiziario telematico).
Il caso oggetto di interpello
In linea generale, per beneficiare del trattamento di favore l’acquirente, al momento dell’operazione, deve comunicare al fornitore un numero di identificazione valido iscritto nell’apposita banca dati.
La società istante è attiva nel settore del packaging flessibile e produce buste per alimenti.
Opera nel mercato attraverso un sito web, che permette ai clienti di configurare online i prodotti