Decadenza del credito d'imposta per ricerca e sviluppo connaturata a struttura dell'istituto: il parere della Cassazione
Osserva la Corte che la decadenza del credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo è connaturata alla struttura dell'istituto, in quanto è coerente con la scelta di accordare il beneficio in relazione all'esercizio fiscale nel corso del quale si siano sostenuti costi per ricerca e sviluppo.
Mancata indicazione del credito in dichiarazione: il caso
La mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso, ne impedisce il riconoscimento in diminuzione dell'imposta altrimenti dovuta[1].
“Il credito in questione non deriva dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo, ma da un beneficio appositamente accordato a fronte di precise scelte politiche, finalizzate a incentivare la ricerca e lo sviluppo; la mancata indicazione del credito nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale esso è concesso, dunque, non determina una decadenza formale.
Una tale qualificazione, riferita alla decadenza, può riguardare le dichiarazioni di scienza; sicché non può essere riferita a quella in esame (nello stesso senso Cass. 30/11/2018, n. 31052; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1427).
L'indicazione nel quadro Ru della dichiarazione annuale del credito di imposta in questione è, difatti, atto negoziale e non di scienza, in quanto è volta a mutare (con rettifica in aumento) la base imponibile, e contestualmente ad inserirvi il credito di imposta.
Il contribuente al quale sia stato concesso il beneficio può decidere di usufruirne o no; ma, per farlo, deve esprimere la propria volontà all'interno della dichiarazione d