Se dal contratto di servizio non si evince alcun corrispettivo del servizio e nella determinazione della tariffa alcun riferimento all’Irap, si può usufruire della deduzione di tale imposta.
Cuneo fiscale per le imprese public utilities: la normativa
L’art. 11, comma 1, lett. a), D. lgs n. 446/1997 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta - così come modificato dalla legge n. 296/2006 -, stabilisce che:
“nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione, in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”.
Per imprese “public utility” solitamente ci si riferisce a quel tipo di azienda che fornisce, in regime di monopolio o quasi, servizi o beni necessari alla comunità, e che pertanto è soggetta a controlli da parte dello Stato, dove in campo tributario - con l’art. 11, comma 1, lett. a, del D.lgs. 446/1997 - sono stati introdotti specifici sgravi per ridurre la base imponibile IRAP in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, escludendo al contempo dalla fruizione delle suddette deduzioni quei soggetti operanti in concessione e a tariffa.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che occorre stabilire una linea di demarcazione netta tra le imprese operanti ‘in concessione e a tariffa’ e quelle operanti in ‘appalto di servizi’, al fine di chiarire le caratteristiche delle une e delle altre, magari specificando anche quando ricorrano i presupposti tesi a consentire il diritto alle deduzioni in sede di dichiarazione IRAP.
Al fine di dirimere la questione sopra esposta è fondamentale capire, in sede di dichiarazione IRAP, se l’impresa in questione abbia le caratteristiche di una impresa in concessione traslativa e a tariffa o, al contrario, di un’impresa appaltatrice di servizi, posto che la giurispruden