Torniamo sull’annoso problema della residenza fiscale delle persone fisiche e sul problema dei trasferimenti esteri in corso di anno fiscale.
La residenza fiscale: la normativa
Come noto, la residenza fiscale delle persone fisiche è disciplinata dall’art. 2 del Tuir a mente del quale:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
In sostanza, se una persona fisica soddisfa per la maggior parte del periodo di imposta uno dei tre requisiti previsti dalla norma, la stessa sarà considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero anno.
La disciplina domestica va tuttavia coordinata con quella convenzionale.
L’art. 4 del Modello OCSE 2017, in particolare, prevede che se un soggetto risulta residente in entrambi i Paesi in base alla normativa interna, la questione verrà risolta attraverso l’applicazione di una serie di regole successive che partono dal criterio dell’abitazione permanente per concludersi con la procedura amichevole tra Stati.
Vi sono un paio di convenzioni stipulate dall’Italia (Svizzera e Germania) che prevedono la divisione dell’anno solare in due periodi: quello ante trasferimento di residenza e quello post trasferimento.
Negli ultimi giorni sono uscite una serie di Risposte ad interpello che affrontano, sostanzialmente, il tema della residenza fiscale e soprattutto del rapporto tra la normativa interna e le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
La residenza tra Italia e Svizzera
In alcuni casi, le recenti risposte hanno ad oggetto la Convenzione tra l’Italia e la Svizzera e, quindi, affiora il tema dello split year, ovvero il frazionamento del periodo d’imposta qualora, in corso d’anno, avvenga un trasferimento di residenza.
La previsione convenzionale dello split year è una casistica poco frequente. Di solito il paese “vincitore” è quello ove un soggetto è residente per la maggior parte del periodo di imposta.
Quindi, normalmente, un soggetto, in relazione a un dato periodo di imposta, o è residente in Italia o è residente all’estero.
Risposta Agenzia Entrate n. 54 del 17 gennaio 2023
La Svizzera entra in gioco nella Risposta n. 54 del 17 gennaio 2023 ove si affronta il caso di un soggetto che si iscrive all’Aire e trasferisce la residenza in Svizzera nel corso del 2021.
In realtà, già dal mese di dicembre 2020 l’Istante aveva il permesso di soggiorno B e aveva poi lavorato in Svizzera per tutto