L’Inail indica le procedure e modalità di erogazione delle prestazioni relative al Fondo vittime dell’amianto, per i lavoratori del settore portuale.
Fondo vittime dell’amianto: la norma
Con la Legge di Bilancio 2016, L. n. 208/2015, l’articolo 1, comma 278, ha introdotto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro i quali sono deceduti a seguito di patologie absesto-correlate a causa dell’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti per cui hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 257/1992.
Nel segnalare che per quanto non disposto nella suddetta Circolare si rimanda alle precedenti Circolari Inail 9 febbraio 2017, n. 7, 12 febbraio 2018, n. 8 e 7 febbraio 2020, n. 4, l’Istituto assicurativo specifica che la dotazione tra il 2016 e il 2020 è stata pari a 10 milioni di euro per ciascun anno; tale finanziamento è avvenuto anche per gli anni 2021 e 2022.
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 30 settembre 2022 sono state