Il danno da evasione non coincide con il tributo evaso

Nel rapporto tra il contribuente e l’erario, il danno patrimoniale da evasione penalmente rilevante, di cui l’Amministrazione Finanziaria può chiedere il risarcimento, è necessariamente diverso dall’imposta evasa, dalle sanzioni e dagli interessi previsti dalla legislazione speciale, e potrà consistere solo negli eventuali ulteriori o diversi pregiudizi sopportati dalla Pubblica Amministrazione.

La Cassazione in tema di evasione fiscale 

danno evasioneLe Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022, sono intervenute sul tema della evasione fiscale e del suo rapporto con il tributo evaso.

Essa è di interesse in quanto delinea i profili del danno da evasione, concetto dalla definizione nuova nel panorama giurisprudenziale.

Riportiamo in forma sintetica qui di seguito alcune delle affermazioni più interessanti.

  • In caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, il creditore “conserva” il diritto di esigere coattivamente il proprio credito, e “acquista” quello di pretendere il risarcimento del danno;

  • ai fini dell’accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l’esistenza del danno appaia anche solo probabile a seguito della prova della colpa e del nesso causale. Non è necessario, invece, che l’attore indichi le prove per dimostrare il quantum debeatur;

  • il danno causato dall’evasione fiscale, ove questa integri gli estremi di un reato commesso dal contribuente, non può farsi coincidere automaticamente con il tributo evaso, ma deve necessariamente consistere in un pregiudizio ulteriore e diverso, ricorrente qualora l’evasore, con la propria condotta, abbia provocato l’impossibilità di riscuotere il credito;

  • il danno causato dal reato di evasione, commesso da persona diversa dal contribuente e non obbligata nei confronti dell’erario, può invece coincidere con il tributo evaso, ed in questo caso il risarcimento sarà dovuto a condizione che l’erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione.

Le sezioni unite affrontano separatamente le seguenti questioni:

  • se e a quali condizioni il danno causato da una evasione fiscale coincida con l’imposta evasa;

  • se, in caso di evasione fiscale, l’amministrazione finanziaria debba procedere all’accertamento e alla riscossione del tributo, o possa scegliere di agire ex articolo 2043 cc nei confronti del responsabile;

  • e se, nel giudizio di risarcimento del danno, sia l’amministrazione a dover provare di aver perduto senza colpa il proprio credito in conseguenza del fatto illecito, oppure se sia il convenuto a dover dimostrare che l’erario non ha perduto il credito o l’ha perduto per sua colpa.

 

Tributo dovuto ed imposta evasa: alcune utili definizioni

Il tributo dovuto, secondo la sentenza in commento, è la prestazione dovuta e non il pregiudizio causato dall’inadempimento.

L’imposta evasa non costituisce per l’erario un danno in senso tecnico, ma, piuttosto, l’oggetto dell’obbligazione tributaria.

Pertanto, in tutti i casi in cui l’amministrazione non abbia perduto il diritto di agire in via esecutiva nei confronti del debitore, e questi abbia un patrimonio capiente, il danno causato dal reato non può individuarsi nell’importo del tributo evaso.

 

Il danno da evasione

Il danno patrimoniale di evasione potrà consistere solo negli ulteriori eventuali pregiudizi sopportati dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, le sezioni unite specificano che l’evasione può causare all’erario un pregiudizio ulteriore, diverso da quello ristorato dagli interessi moratori, e che non è possibile recuperare con la riscossione coattiva.

In questo caso si realizza l’ipotesi del “maggior danno” (da verificarsi caso per caso), di cui all’articolo 1224 codice civile, applicabile anche alle obbligazioni tributarie.

Un maggior danno potrà configurarsi solo se l’amministrazione dimostri di aver subito un pregiudizio, conseguenza immediata e diretta dell’illecito, ulteriore o diverso dal costo della propria normale attività istituzionale.

Dall’affermazione per cui il danno in senso tecnico causato dall’evasione non coincide con l’imposta evasa, discende che non esiste un’alternativa tra il riscuotere coattivamente il tributo e agire per il risarcimento del danno aquiliano.

È escluso che l’amministrazione, in caso di reati tributari, possa compiere una scelta tra riscossione coattiva e azione di danno.

Delle due l’una:

  • se vi è titolo per agire con azione esecutiva nei confronti del terzo, diverso dal contribuente, è inconcepibile l’azione di danno;
     
  • se non vi è titolo, è obbligata la via dell’azione di danno, senza alcuna scelta possibile.

Il danno patrimoniale risarcibile, di cui all’articolo 1224 codice civile, deve essere dimostrato dall’amministrazione quanto a esistenza, entità e nesso causale con il fatto illecito.

Nel caso in cui l’amministrazione per negligenza trascuri di riscuotere il proprio credito, incorra colpevolmente in prescrizioni o decadenze, trascuri di avvalersi degli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, non aggraverà il danno, ma avrà contribuito al danno stesso (concause del danno).

Si rientrerà nell’ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 1227 c.c. e spetterà al convenuto eccepire e dimostrare la perdita del credito per negligenza da parte dell’erario.

 

NDR. Manette agli evasori? Parliamo anche di difesa del contribuente onesto!

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 1 Dicembre 2022