Il legislatore riconosce alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, in misura variabile in base al periodo di riferimento.
In questo intervento si ripercorrono le tempistiche ed i limiti per l’utilizzo in compensazione dei ristori maturati sotto forma di crediti d’imposta nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre dello stesso anno.
Crediti d’imposta energetici: normativa di riferimento
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore è intervenuto attraverso l’emanazione delle seguenti norme:
- articolo 15 del D.L. 27.01.2022, n. 4, conv. con mod. dalla L. n. 25 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» (primo trimestre 2022);
- articolo 4 del D.L. 01.03.2022, n. 17, conv. con mod. dalla L. n. 34 del 2022, rubricato «Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore» (secondo trimestre 2022);
- articolo 3 del D.L. 21.03.2022, n. 21, rubricato «Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica» (secondo trimestre 2022);
- articolo 9 D.L. n. 21 del 2022, rubricato «Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale»;
- art. 6.D.L. 09.08.2022, n. 15, conv. con mod. in L. 21.09.2022, n. 142;
- art. 1 D.L. 23.09.2022, n.144, conv. com mod. in L. 17.11.2022, n. 175.
L’intera materia è stata oggetto di approfondimento tecnico da parte dell’Agenzia delle entrate nelle circolari 13.05.2022, n. 13/E e 16.06.2022, n. 20.
Misura dell’incentivo
Il beneficio è concesso a favore dei soli titolari di reddito d’impresa al fine di calmierare l’aumento dei prezzi del comparto energetico limitando così gli effetti negativi sui bilanci.
A fini del calcolo dell’incentivo, per le spese riferite ad utenze elettriche si deve considerare la macrocategoria esposta in fattura con la voce <spesa per la materia energia>, e quindi tenere conto dei costi sostenuti per:
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- dispacciamento l’attività di gestione e di bilanciamento dei flussi di energia elettrica e commercializzazione.
Non si deve tenere conto, in sede di calcolo:
- che il prezzo sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa;
- di spese di trasporto, coperture finanziarie, imposte;
- di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull’energia
Relativamente alle utenze per l’approvvigionamento di gas naturale, occorre considerare in fattura la voce <spesa per la materia gas naturale>.
Non concorrono ai fini del contributo le spese relative al trasporto, allo stoccaggio, alla distribuzione e misura.
Le spese per le componenti energetiche sono da considerare in base al principio di competenza ed il loro sostenimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Sono state individuate quattro tipologie di imprese[1]:
Per ognuna delle precedenti imprese è stato fissato un limite di incentivo beneficiabile.
Crediti d’imposta energetici: ambito soggettivo
Imprese energivore: definizione
L’articolo 3, comma 1, del Decreto MISE 21.12.2017, identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che:
- operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valor medio trienn