Nel DQ del 25 Novembre 2022:
1) Mobilità in deroga: l’indennità una tantum di 200 euro arriva in automatico
2) La notificazione della cartella al socio esclude la decadenza anche verso gli altri soci
3) Presentato il CUD ma non la dichiarazione dei redditi, accertamento in tempi lunghi
4) Niente sanzioni ai soci e liquidatore della società estinta, il giudice deve rilevarlo d’ufficio
5) La svalutazione di una partecipazione è deducibile solo se corrisponda ad un’effettiva perdita patrimoniale della partecipata
6) Primo esercizio di efficacia dell’opzione della tassazione per trasparenza: la società deve versare l’acconto Ires
7) Normativa pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
8) Rinnovabili e batterie: dal 28 novembre le domande
9) Venerdì 2 dicembre 2022 sciopero generale: possibili disagi
10) Prassi di fisco del giorno
Primo esercizio di efficacia dell’opzione della tassazione per trasparenza: la società deve versare l’acconto Ires
Nel primo anno di efficacia dell’opzione per il regime di trasparenza, la società di capitali è tenuta a versare l’acconto Ires. Gli eventuali acconti versati dai soci a titolo di Irpef non escludono l’obbligo della società di versare l’acconto Ires, che, a sua volta, sarà scomputabile, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall’imposta dovuta a saldo dai singoli soci.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione che ha così accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.
La tassazione delle società di capitali in regime di trasparenza
Il regime di trasparenza delle società di capitali, come quello delle società di persone, comporta che il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato a ciascun socio, «indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili».
La tassazione per trasparenza disciplinata dall’art. 115 T.u.i.r. si applica alle società di capitali residenti, al