Alcuni recenti interventi del Fisco fanno luce sulla questione del trattamento fiscale dei redditi prodotti in Italia da professionisti non residenti: applicazione dei trattati bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni e differenze rispetto alle fattispecie delle c.d. “professioni indipendenti”.
Trattamento fiscale dei compensi per prestazioni rese in Italia da professionisti non residenti
Alcune recenti pronunce dell’Amministrazione finanziaria italiana sul trattamento fiscale dei compensi a professionisti non residenti con “basi fisse”[1] in Italia offrono l’occasione per esaminare taluni aspetti fiscali dei redditi di fonte italiana di artisti non residenti.
Infatti, l’Amministrazione italiana ha fornito un’importante chiave di lettura della modifica dello schema OCSE dei trattati bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Il Modello OCSE, recepito dai singoli Paesi per formalizzare le Convenzioni bilaterali per superare la doppia imposizione sui redditi, prevede la tassazione dei redditi di impresa nello Stato dove l’impresa ha sede, a meno che non vi sia la presenza, nello Stato della fonte, di una sua stabile organizzazione (articolo 7 dello schema OCSE).
Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo (cosiddette “professioni indipendenti”), fino al 29 aprile 2000 autonomamente regolato dall’articolo 14 del modello OCSE, è oggi considerato assoggettato alle previsioni dell’articolo 7.
In base alle previsioni del citato art. 7, se il compenso viene corrisposto a una stabile organizzazione italiana non sarà assoggettato a ritenuta, poiché la stabile organizzazione sconta l’imposizione nel territorio nazionale.
La stabile organizzazione non vale per le attività di artisti non residenti?
Ad avviso tuttavia dell’Amministrazione finanziaria italiana[2], la nozione di “stabile organizzazione” deve essere interpretata letteralmente come riferita alle sole prestazioni imprenditoriali, non anche a quelle di lavoro autonomo realizzate per il tramite di una “base fissa” (con cui si indica l’autonomo centro di imputazione di interessi giuridico-tributari sito nel territorio nazionale e svolgente attività di lavoro autonomo) sicché, in base alle previsioni dell’art. 25, comma 2, del DPR 600/73[3], le prestazioni di lavoro au