Nel DQ del 30 Agosto 2022:
1) Le remunerazioni in cripto-valuta percepite dalle persone fisiche vanno assoggettate a ritenuta d’acconto da parte della società e indicate dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi (errata corrige delle Entrate)
2) Le modifiche alla disciplina degli Enti del Terzo Settore sono ora ufficiali
3) Donazione alla ricerca con deduzione: ampliata la lista dei destinatari
4) Accertamento: riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili
5) Chiesa Apostolica: l’ente religioso civilmente riconosciuto continua a fruire di tutte le agevolazioni fiscali
6) Erogazione indebita dell’anticipo della prestazione di integrazione salariale: recupero nei confronti dei datori di lavoro
Le remunerazioni per attività di staking in criptovalute percepite dalle persone fisiche vanno assoggettate a ritenuta da parte della società e indicate dal contribuente nel quadro RL del Modello Redditi (errata corrige delle Entrate)
Le remunerazioni in criptovalute percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, per l’attività di staking sono soggette ad imposizione e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest’ultima deve applicare la ritenuta nella misura del 26%.
E’ poiché, nel caso di specie, l’Istante è una persona fisica residente in Italia, tali remunerazioni dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto da parte della società e indicate dal contribuente nella sezione I-A “Redditi di capitale”del Quadro RL del Modello Redditi.
A rettifica della risposta pubblicata n. 433 del 24 agosto 2022 (commentata nel Diario di ieri), l’Agenzia delle entrate, con la nuova risposta n. 437 de 26 agosto 2022, fornisce il seguente parere.