Con una recente circolare, alla luce di alcune recenti decisioni della Corte di cassazione, si danno indicazioni agli uffici di abbandonare il contenzioso sull’imposta di registro per gli atti di valore irrisorio (ovverosia, inferiori a 1.033 euro) ancorchè non emessi dal Giudice di Pace.
In tema di imposta di registro, la disciplina generale concernente la tassazione degli atti dell’autorità giudiziaria (articoli 37 del D.P.R. n. 131/86, e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo D.P.R.) ne prevede la tassazione in relazione alle diverse tipologie di atti.
La tassazione (registro) degli atti giudiziari di minimo o modico valore
In deroga a questa regola, l’articolo 46 della L. n. 374/91 prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solta