L’adesione a un fondo pensione complementare dà la possibilità in specifiche circostanze di accedere a un’anticipazione di quanto versato.
L’anticipazione però può essere anche reintegrata, con benefici fiscali; tra questi rientra il credito di imposta per il reintegro della posizione preesistente.
Regole per anticipazione e reintegro nel fondo pensione
Il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 prevede all’articolo 11, comma 7, che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata per specifiche esigenze e a determinate condizioni.
Stante il fatto che le somme percepite a titolo di anticipazione non potranno mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti – comprese le quote del TFR e maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate – effettuati alle forme pensionistiche complementari predette, il comma 8 prevede poi che tali anticipazioni possono essere versate nuovamente da parte dell’aderente allo scopo di reintegrare quanto versato al fondo pensione, e ciò potrà essere fatto anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrat