Bonus Formazione 4.0: il punto dopo il Decreto Aiuti

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 28 giugno 2022

La Legge di stabilità 2018 ha introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che sostengono spese in attività di formazione e con il Decreto aiuti il legislatore ha provveduto a modificare la normativa in oggetto per l'anno 2022.
Si ricorda che il bonus è destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale.

Bonus Formazione 4.0: analisi della normativa

Soggetti beneficiari del Credito d'imposta

bous formazione 4.0I soggetti che possono usufruire del credito di imposta formazione 4.0 sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nota: ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 sono ammessi anche gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali, in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività mentre rimangono esclusi i professionisti (le STP società tra professionisti in quanto soggetti produttivi di reddito di impresa sono ammesse al beneficio).

I destinatari della formazione devono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato, ovvero indeterminato) e sono ammessi anche gli apprendisti (i rapporti collaborativi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente non sono ammessi).

 

Soggetti esclusi dal Credito d'imposta

Sono esclusi dal Credito d'imposta formazione 4.0 i seguenti soggetti:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019 o da altre leggi speciali ovvero che abbiano