L’Ispettorato nazionale del lavoro ha provveduto ad aggiornare il vademecum sull’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro irregolare che possono essere applicate da tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di previdenza, lavoro e fisco.
In via generale la maxisanzione si applica nel caso di utilizzo di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva di assunzione che, nel rispetto dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno precedente.
Si rammenta che anche al lavoro occasionale con libretto famiglia può essere applicata la maxisanzione.
Maxisanzione lavoro nero: analisi della Nota dell’Ispettorato del Lavoro
Come noto la maxisanzione per il lavoro sommerso si applica a tutti i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa e agli enti pubblici economici ovvero alle persone fisiche in caso di utilizzo di lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle previste dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Decreto Legge n. 50/2017.
Con il presente contributo si fornisce un quadro riepilogativo in materia di applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso o irregolare analizzando i punti della normativa in vigore alla luce della nota del 20 aprile 2022 dell’INL.
Lavoro irregolare: gli importi della maxisanzione
l’importo della sanzione varia a seconda dei seguenti casi:
- da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- e da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Nota: occorre rammentare che le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori in età non lavorativa (che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni) e dei percettori del reddito di cittadinanza di cui alla Legge n. 26-2019.
Le sanzion