La Corte Costituzionale viene chiamata ad esprimersi nuovamente sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: a seguito, infatti, della sentenza del 2021 che aveva dichiarato l’illegittimità di altri aspetti della norma, ora la Corte si interroga sulla legittimità del criterio di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per motivi economici.
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ritorna nuovamente al centro dell’attenzione a seguito dell’esame di legittimità di una sua parte, operata da parte della Corte Costituzionale.
In particolar modo è stata portata all’attenzione della Corte la legittimità costituzionale dell’art. 18, settimo comma, secondo periodo, della L. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b), della L. n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la manifesta insussistenza del fatto posto alla base dei licenziamenti per motivi economici.
Vediamo perché la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di tale aspetto ed entro quali confini.
Licenziamento per motivi economici: la manifesta insussistenza del fatto
L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
Come noto, l’articolo 18 Statuto dei Lavoratori è stato modificato nel 2012 per renderlo più allineato con le mutate c