Esclusa la responsabilità tributaria per i debiti del de cuius con rinuncia all’eredità

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 13 maggio 2022

L’erede rinunciatario dell’eredità non è soggetto passivo delle imposte non pagate dal de cuius.
In questi termini si è espressa la V sezione civile di Corte di Cassazione, secondo la quale l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno, con effetto retroattivo, dalla data di apertura della successione, del presupposto impositivo.

La rinuncia all'eredità: ambito civilistico

Aspetti generali

responsabilità tributaria debiti de cuiusGli articoli 519 e seguenti del codice civile disciplinano la rinuncia all’eredità che si concretizza in un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti.

In questo modo il chiamato all’eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa.

Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

Chi è chiamato all'eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità.

In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti.

Non può essere effettuata dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, in questi casi comporta l’effetto contrario, ossia l’accettazione dell’eredità.

 

Termini per l’esercizio della rinuncia all'eredità

Relativamente ai termini di esercizio del diritto di rinuncia da parte del chiamato all’eredità, giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che la resa vada effettuata, se il chiamato all’eredità non risulta in possesso dei beni del de cuius, entro dieci anni dal giorno dell’apertura della successione (o dalla delazione) per poter essere considerata valida, non occorrendo, per prassi costante, la preventiva redazione dell'inventario dell'eredità che sarà in seguito ogget