Trasferimento individuale del lavoratore: aspetti e le vicende procedurali

di Ciro Abbondante

Pubblicato il 24 maggio 2022

Il trasferimento del lavoratore dipendente è un momento complesso non solo gestionalmente ma anche per i vincoli normativi.
In questo articolo analizziamo le varie fasi ed i punti critici della procedura di trasferimento del singolo lavoratore.

L'individuazione del luogo di lavoro quale fondamento del contratto di lavoro stesso

trasferimento individuale lavoratoreIl diritto del lavoro non fornisce una definizione precisa ed univoca di luogo della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro subordinato.

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro[1] è tra le poche norme, del nostro ordinamento, ad affrontare la questione dei luoghi di lavoro come luoghi destinati ad ospitare “posti di lavoro”, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Il luogo di svolgimento del lavoro non appare quindi quale elemento qualificante ma sicuramente rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione e va quindi specificata al lavoratore: l’attività lavorativa difatti può svolgersi non solo nella sede o nelle sedi dell’impresa ma anche in luoghi diversi ed esterni alle stesse che vengono indicati al lavoratore per esigenze produttive e/o tecniche.

È per questo motivo che il datore di lavoro è tenuto a comunicare con precisione dove debba essere svolta l’attività lavorativa in modo tale che il lavoratore possa adempiere in maniera corretta alla sua prestazione.

Anche il Codice Civile[2], in modo non del tutto esplicito, sembra dare una indicazione in merito al luogo della prestazione quando definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare “nell’impresa” prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Una interpretazione estensiva della locuzione “nell’impresa” lascerebbe intendere l’esistenza di una pluralità di luoghi di lavoro ma sembrerebbe stabilire che il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa in un posto ben definito, determinato unilateralmente dal datore di lavoro nell’esercizio del proprio potere direttivo e/o organizzativo.

L’individuazione della sede di svolgimento della prestazione lavorativa è quindi uno degli elementi fondamentali del contratto di lavoro: essa viene disposta unilateralmente dal datore di lavoro in base alle sue esigenze produttive ed organizzative.

All’interno della lettera di assunzione va quindi specificata la sede di lavoro presso la quale il dipendente, di norma, svolgerà la sua attività lavorativa.

La sede di lavoro va altresì indicata all’interno della Comunicazione Obbligatoria UNILAV da inviarsi prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro al sistema informatico competente.

 

L'istituto del trasferimento del lavoratore

Per determinate ragioni tecniche, organizzati