Incompatibilità tra candidato ed esaminatore nei concorsi pubblici
La normativa generale in materia di concorsi pubblici[1] stabilisce che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.
In particolare è l’art. 51 del codice di procedura civile a sancire che il giudice (e per estensione il commissario di concorso), ha l’obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure con le parti, ossia se:
- ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro