Per garantire la par condicio e la trasparenza nelle procedure concorsuali i commissari esaminatori si devono astenere quando sia ipotizzabile un conflitto di interessi, anche solo potenziale, con uno dei candidati che partecipano al concorso.
Incompatibilità tra candidato ed esaminatore nei concorsi pubblici
La normativa generale in materia di concorsi pubblici[1] stabilisce che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.
In particolare è l’art. 51 del codice di procedura civile a sancire che il giudice (e per estensione il commissario di concorso), ha l’obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure con le parti, ossia se:
- ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una dell