Convivenza di fatto e unioni civili sono state introdotte nel nostro ordinamento ma il coordinamento con la normativa preesistente non è stato però sempre agevole, tenuto conto dei vari istituti che interessano il diritto del lavoro e che vengono interessati dalla novità del 2016; pensiamo ai permessi per Legge 104 o ai congedi per disabilità grave.
L’istituto previdenziale chiarisce quando e in che misura sono estensibili alle unioni civili e alle convivenze di fatto.
I permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e i congedi straordinari di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001, art. 2, comma 5, previsti in favore dei lavoratori del settore privato, vengono estesi anche agli uniti civilmente.
I benefici previsti infatti vengono ora riconosciuti anche in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile: lo stabilisce la Circolare n. 38/2017 dell’Istituto Previdenziale, alla quale fa seguito una recente Circolare con la quale l’INPS fornisce nuove istruzioni operative per il riconoscimento dei suddetti benefici in favore dell’altra parte dell’unione civile o della convivenza.
Permessi Legge 104 e congedi per disabilità grave: la normativa
Come noto, la Legge n. 104/1992 con l’articolo 33, comma 3, prevede il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuiti in favore dei lavoratori dipendenti che prestano assistenza al coniuge, parenti o affini, i quali abbiano una situazione di gravità di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima Legge.
Il Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, con l’articolo 42, comma 5, prevede invece la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, dandone possibilità in via prioritaria ai soggetti che hanno diritto al beneficio partendo dal coniuge e degradando fino ai parenti e agli affini di terzo grado.
Entrambe le previsioni sono state poi coordinate con quanto previsto dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, anch