Le norme sulle successioni trattano i debiti in modo differente rispetto ai crediti. I debiti potranno comunque essere divisi liberamente fra gli eredi?
Divisione successoria: il diverso trattamento dei debiti rispetto ai crediti. Un esempio
Iniziamo l’esame della problematica della divisione dei debiti in una divisione successoria, con un esempio, proprio per comprendere sin da subito la questione, e il diverso trattamento riservato dalla norma ai debiti, rispetto ai crediti.
Si pensi al seguente caso:
Due eredi. Due beni, uno da 2.000 e uno da 3.000, con un debito di 1.000, totale netto della successione 4.000 e quindi due quote nette di 2.000 ciascuna.
Posso assegnare ad un erede il bene di 2.000 e all’altro il bene di 3.000, con assegnazione del debito di 1.000? si può? oppure si ha assegnazione di 1.600 e 2.400, con un conguaglio di 400 come taluno sostiene?
Il parere del Notariato
Il Notariato si è indirettamente occupato della questione nello studio n. 24-2015/T dal titolo “Divisione – Individuazione della massa nelle ipotesi successorie e non successorie – Riflessi delle assegnazioni sulla configurabilità di conguagli fittizi”.
Così si è espresso:
Si consideri, poi, che neanche la presenza di debiti ereditari consente di mettere in gioco poste passive per pareggiare porzioni e quote di diritto, poiché quella presunzione assoluta vale perfino in presenza di “accollo di debiti della comunione”, ex art. 34 TUR, nella quale ipotesi si valorizza inderogabilmente l’accollo come forma di “pagamento”.
Altro studio precedente del Notariato (n. 73/2005/T), “Tassazione dei conguagli nelle divisioni”, così specifica, relativamente ai debiti:
“La configurazione fiscale dei conguagli si verifica in tre casi specifici:
- quando uno o più condividenti ottengono in sede divisionale beni, il cui valore superi la quota di diritto loro spettante;
- quando, in sede divisionale, i condividenti, di comune accordo, decidono che uno o più di essi si assuma una