La rappresentazione ereditaria: quando ricorre
Qualora il chiamato all'eredità non possa (perché premorto, oppure per altri motivi) o non voglia accettare l'eredità o il legato e non ci sia un testamento con il quale sia stata disposta una “sostituzione”, si applicherà il meccanismo della “rappresentazione” (art. 467 c.c.).
Devono però ricorrere le seguenti due condizioni:
- il primo chiamato deve avere discendenti legittimi o naturali;
- il primo chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
La rappresentazione infatti non opera qualora il chiamato all’eredità sia un soggetto diverso dal figlio oppure dal fratello del de cuius, oppure un parente in linea collaterale (ad esempio figlio di un fratello del de cuius) o un altro parente in linea retta, ad esempio suo nipote (figlio del figlio) (Cassazione n