Il termine massimo per il contratto a termine inizia a decorrere nuovamente se le mansioni, il livello e l’inquadramento del lavoratore assunto sono differenti, pur se stipulato con il medesimo datore di lavoro: questo è quanto chiarito dall’Ispettorato del Lavoro con una recente Nota.
Ma attenzione: la reiterazione di contratti può comunque far scattare l’intervento ispettivo.
Contratto a termine in deroga assistita
Come noto, l’art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015, prevede che possa essere sottoscritto un ulteriore contratto – per 12 mesi in più rispetto alla durata massima prevista dalla normativa – a tempo determinato fra gli stessi soggetti, per una durata massima di ulteriori dodici mesi, solo se interviene l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, presso la cui sede il contratto deve essere stipulato.
In caso di mancato rispetto della procedura suddetta, nonché in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, quest’ultimo si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Su tale argomento ritorna ora l’INL a seguito di richiesta di parere circa l’applicazione di tale procedura.
Rinnovo del contratto a termine: il caso
La Nota in esame prende in considerazione il caso del rinnovo