Ai fini dell’operatività dell’esenzione, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, deve essere quindi percepibile da chi e solo da chi, in quanto già all’interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto, o potenziale fruitore dello specifico servizio ivi prestato.
La Corte di Cassazione ha chiarito il trattamento impositivo, ai fini dell’imposta sulla pubblicità, all’interno dei supermercati.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado aveva rigettato l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, emesso dalla società concessionaria della riscossione per il Comune, ed avente ad oggetto pannelli pubblicitari apposti su carrelli della spesa, relativi ad esercizio commerciale (supermercato) presente all’interno di un centro commerciale.
Imposta pubblicità comunale e supermercati
La Commissione Tributaria Regionale confermava la statuizione di primo grado, ritenendo non operante l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del Dlgs. 15 novembre 1993, n. 506, e ravvisando invece sussistente il presupposto per l’imposta, in ragione dell’attitudine dei pannelli a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti.
La Commissione Tributaria Regionale affermava, in particolare, che:
“nel caso di specie, il supermercato in questione si trova all’interno di un centro commerciale dotato di trentacinque negozi e un parcheggio che ospita 1500 posti auto.
I messaggi pubblicitari sono stati apposti su carrelli della spesa visibili non solo agli utenti del supermercato, bensì anche ai clienti dei diversi negozi del centro.
I carrelli transitano anche all’esterno del supermercato e nel parcheggio, che non è al servizio