TOSAP: paga chi ha la concessione per l’occupazione del suolo pubblico

di Fabio Gallio

Pubblicato il 17 agosto 2020

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha sancito che la TOSAP deve essere pagata dal soggetto che ha la concessione per l’occupazione del suolo pubblico e, solamente nel caso in cui questa non ci dovesse essere, dall’occupante di fatto.

Occupazione di suolo pubblico: chi paga la TOSAP

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 maggio 2020, n. 8628, ha sancito che la TOSAP deve essere pagata dal soggetto che ha la concessione per l’occupazione del suolo pubblico e, solamente nel caso in cui questa non ci dovesse essere, dall’occupante di fatto.

Nel caso in cui venga concessa in affitto un’azienda per la gestione di un servizio, i cui beni occupano il suolo pubblico, la tassa deve essere in ogni caso pagata dal soggetto che ha la concessione all’occupazione e non dall’affittuario, non essendo possibile trasferire a quest’ultimo la relativa autorizzazione.

 

TOSAP: il caso giudiziario

Con la sentenza del 7 maggio 2020, n. 8628, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di parte contribuente che aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale competente, in quanto soccombente in merito ad una causa relativa alla TOSAP.

In particolare, la società era titolare delle concessioni/affidamenti diretti per lo svolgimento dei servizi pubblici afferenti il ciclo idrico e del gas e, per svolgere la relativa attività, aveva preso in affitto il relativo ramo, che comprendeva anche le condutture di proprietà di altro soggetto giuridico (l’affittante).

La società affittuaria, però,  non risultava essere titolare della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico, in quanto questa non si era trasferita con il ramo d’azienda ma era rimasta in capo al soggetto dante causa.

Malgrado questo, alla società ricorrente era stato richiesto il pagamento della T