L’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell’IVA.
La nozione di insegnamento scolastico o universitario, che comporta l’esenzione IVA, non comprenderebbe infatti l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli di categoria B e C1.
Ecco allora cosa è cambiato e come comportarsi in merito.
La Risoluzione che ha ribaltato l’orientamento delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.79/E del 2 settembre 2019, ha affermato che non è da ritenersi in esenzione IVA la fatturazione delle lezioni di guida automobilistica impartite dalla scuola guida.
Si tratta delle conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 14 marzo 2019, che ha sostanzialmente stabilito la non equivalenza con l’insegnamento scolastico e/o universitario.
L’orientamento delle Entrate rappresenta una novità assoluta nel panorama della formazione e che potrebbe costare carissimo a migliaia di autoscuole in tutta Italia.
Iva sulle lezioni di scuola guida: il quesito del contribuente
Un soggetto istante rappresenta di aver sempre fatturato in esenzione da IVA, ai sensi articolo 10, numero 20) del DPR 633/1972, le attività didattiche-formative finalizzate al conseguimento delle patenti di guida, uniformandosi così alla prassi amministrativa fornita nel tempo dall’Agenzia.
L’istante evidenzia che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017, si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112, relativo alle esenzioni in materia di IVA.
La sentenza suindicata, pronunciata a seguito di richiesta di intervento della amministrazione finanziaria tedesca, stabilisce che tale esenzione dovrebbe riguardare le “operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché le operazioni relative alla formazione e alla riqualificazione professionale, comprese le lezioni private, impartite da insegnanti“.
Pertanto, a parere della Corte di Giustizia UE, l’esenz