Nell’omologazione di accordi di separazione tra coniugi, spesso, si preferisce trasferire una parte del patrimonio mobiliare o immobiliare da uno o da entrambi i coniugi ai figli.
Ci si domanda se detti passaggi di proprietà debbano o meno usufruire di agevolazioni fiscali
Interventi della Corte Costituzionale in merito al trasferimento di immobili ai figli in caso di divorzio
Il primo intervento della Corte Costituzionale del 15 aprile 1992, n. 176, accenna alle agevolazioni fiscali che sarebbero spettate ai figli in occasione di atti tendenti a regolare i rapporti patrimoniali a seguito di procedimenti giudiziari sfocianti non solo nel giudizio divorzile, ma anche in occasione della precedente fase (più aspra in quanto ai rapporti tra coniugi) cioè nel giudizio di separazione:
“Non può infatti il profilo tributario ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, nel quale peraltro, con specifico riferimento all’esenzione dell’iscrizione ipotecaria, si rinvengano le stesse ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli riconosciute a tali soggetti nel divorzio”.
Il secondo approccio della Corte costituzionale, sull’argomento, è dell’1 giugno 2003, n. 202.
“1. – Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui assoggetta a