La mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica rende nullo l’accertamento emanato dall’ufficio finanziario a seguito di accesso nei locali abitativi del contribuente. Pertanto, l’apertura di una borsa chiusa durante l’accesso e l’acquisizione di documenti custoditi in una scatola senza esibizione della prescritta autorizzazione, rendono illegittimo l’accertamento. Vediamo la normativa e la giurisprudenza di riferimento del caso preso in esame.
La mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica rende nullo l’accertamento emanato dall’ufficio finanziario a seguito di accesso nei locali abitativi del contribuente.
Pertanto, l’apertura di una borsa chiusa durante l’accesso e l’acquisizione di documenti custoditi in una scatola senza esibizione della prescritta autorizzazione, rendono illegittimo l’accertamento (Cass. 10275/2916).
Vediamo la normativa e la giurisprudenza di riferimento del caso preso in esame.
Accessi, ispezioni, verifiche: normativa
Le norme che regolano gli accessi, ispezioni, verificazioni sono contenute nell’art. 52 del Dpr n. 633/1972 relativo all’Iva, applicabile anche alle imposte dirette con il rinvio indicato nell’art. 33, comma 1, del Dpr n. 600/1973.
L’art. 52 del Dpr n. 633/1972 dispone che gli impiegati dell’amministrazione finanziaria possono accedere nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, per compiere ispezioni documentali, verifiche ed ogni altro