Sospensione del rimborso: un caso di provvedimento cautelare

di Isabella Buscema

Pubblicato il 23 febbraio 2019

Una questione che riveste notevole importanza nell’ambito del tema dell’assetto dei rapporti tra Fisco e contribuente, attiene all’efficacia dell’istituto cautelare di garanzia del credito tributario effettuata a fronte di una sentenza non definitiva del giudice tributario che annulli, in tutto o in parte, l’atto impositivo presupposto: si tratta, cioè, di stabilire se la pronuncia del giudice in senso (totalmente o parzialmente) favorevole al contribuente, sia pure ancora soggetta ad impugnazione, si rifletta sulla detta misura cautelare, incidendo sulla sua efficacia, oppure se questa resti insensibile alla statuizione giudiziale e i suoi effetti perdurino fino all’eventuale sopravvenire del giudicato negativo del credito del fisco

Sospensione del rimborso: un caso di provvedimento cautelarePREMESSA

Premesso, che l’efficacia esecutiva non postula il passaggio in giudicato della sentenza, l’esecutività va intesa come espressione e conseguenza immediata dell’operatività della pronuncia, anche prima della formazione del giudicato formale.

L’esecutività, espressione d’imperatività o di capacità di produrre effetti, comporta per il Fisco il divieto di emanare atti consequenziali o conformativi a quelli annullati (es. nuovo e ripetitivo diniego di rimborso) ed impone, altresì, che si ponga in essere un’attività positiva (es. atto di rimborso) satisfattiva della pretesa del contribuente.

L’esecutività riguarda le sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, ovvero un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente, le controversie, quali ad esempio quelle sulla qualifica di ONLUS, ovvero su esenzioni fiscali, sulle rendite catastali, ecc...

Le sentenze dei giudici tributari sono equiparate, quanto alla immediatezza dei loro effetti, a quelle emesse dalla magistratura ordinaria e ammi