L’Ispettorato del lavoro ritorna sul tema della somministrazione fraudolenta, ossia sul caso – reintrodotto dal Decreto Dignità – in cui un soggetto pone in essere una somministrazione allo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. L’argomento, che di per sé non è semplice, è ulteriormente complicato dalle diverse tipologie di sanzioni applicabili al caso specifico, cosicché per fornire indicazioni anche al personale ispettivo, l’INL ha fornito ulteriori indicazioni in merito
L’Ispettorato del lavoro ritorna con la Circolare n. 3 dello scorso 11 febbraio 2019 sul tema della somministrazione fraudolenta, ossia sul caso – reintrodotto dal Decreto Dignità – in cui un soggetto pone in essere una somministrazione allo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. L’argomento, che di per sé non è semplice, è ulteriormente complicato dalle diverse tipologie di sanzioni applicabili al caso specifico, cosicché per fornire indicazioni anche al personale ispettivo, l’INL ha fornito ulteriori indicazioni in merito.
La reintroduzione della somministrazione fraudolenta con il Decreto Dignità
La somministrazione fraudolenta, è un reato reintrodotto all’interno dell’ordinamento con il cd. “Decreto dignità”, ossia con il D.L. n. 87/2018, convertito con L. n. 96/2018.
Tale Decreto Legge ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 81/2015, e in particolare per quanto qui interessa, ha reintrodotto all’articolo 38-bis il reato di somministrazione fraudolenta, ossia quel reato che si configura quando la somministrazione del lavoro è posta in essere con lo scopo specifico di eludere delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, ad esempio nei casi in cui l’attività è posta in essere per aggirare norme che:
- stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi (art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989);
- introducono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015);
- prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto (art. 32,