Questa ordinanza sancisce che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito dell’atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice
Questa ordinanza sancisce che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito dell’atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice.
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