In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni e della legittimazione a procedere
Il contribuente che ha cambiato indirizzo, anche in dichiarazione, non può eccepire, sotto il profilo dell’incompetenza per territorio, l’invalidità dell’accertamento.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 D.P.R. 600/1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all’ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.
Secondo l’art. 31 D.P.R. 600/73 (Attribuzioni degli uffici delle imposte) – Testo in vigore dal: 28-11-2015 – comma 2: La competenza spetta all’uff