Alcune delucidazioni in relazione all’indennità di maternità/paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, segnalando che la fruizione non è più vincolata all’età del minore e che potrà essere fruita anche per periodi all’estero volti a favorire l’incontro con il minore.
In considerazione delle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di maternità/paternità all’interno del D.Lgs. n. 151/2001, l’INPS ha ritenuto – con Circolare n. 66 del 20 aprile scorso – di fornire delucidazioni in relazione all’indennità di maternità/paternità in caso di adozione e affidamento preadottivo per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, segnalando che la fruizione, a partire dal 20 aprile 2016 non è vincolata all’età del minore e che potrà essere fruita anche per periodi all’estero volti a favorire l’incontro con il minore.
Congedo e indennità di maternità
I lavoratori, nel corso della loro vita professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (cd. Testo Unico maternità/paternità) hanno una tutela stabilità per legge, definita come congedo di maternità: tale Testo Unico, prevede una disciplina di supporto nei confronti non solo delle lavoratrici ma anche dei lavoratori, con riferimento ai periodi di maternità/paternità di figli naturali, adottivi o ancora in affidamento, così come di sostegno economico alla maternità ma anche alla paternità.
Tale possibilità è garantita ad esempio nei confronti di lavoratrici dipendenti assicurate presso l’INPS, lavoratrici agricole, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari quali colf e badanti (purché con almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, oppure 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti l’inizio del congedo), lavoratrici a domicilio, LSU o APU, apprendiste, opera