I rimborsi fiscali possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria anche oltre gli ordinari termini fissati per l’esercizio del potere di accertamento. Il venir meno del potere di accertamento dell’ufficio non consolida il credito del contribuente esposto in sede di dichiarazione
Con l’ordinanza n. 3472 del 13 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che il principio espresso nella sentenza n. 9339 del 2012 secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provvedere sulla richiesta di rimborso avanzata dal contribuente nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica, pena la cristallizzazione, nell’an e nel quantum, del diritto al rimborso esposto nella dichiarazione, è da ritenersi superato dal principio espresso dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 5069 del 2016, la quale ha affermato il diverso e condivisibile principio secondo cui “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio qua