prendendo spunto da una sentenza di Cassazione, analizziamo l’ammissibilità degli atti processuali sottoscritti dal solo contribuente in violazione dell’obbligo di assistenza tecnica
La problematica
Come si ricorderà, era ritornata all’attenzione dei protagonisti del processo tributario la questione dell’ ammissibilità degli atti processuali sottoscritti dal solo contribuente in violazione dell’obbligo di assistenza tecnica, individuato dal combinato disposto di cui all’art. 12, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 546/1992 (vigente ratione temporis fino al 31.12.2015) e oggi operativo per le liti di valore superiore ai tremila euro[1].
Il tema si era spostato sulla ammissibilità dell’atto di appello sottoscritto dal solo contribuente, attesa la pacificità della inammissibilità del ricorso introduttivo dell’intero giudizio solo qualora non vi sia osservanza – da parte del contribuente – dell’ ordine, che la stessa commissione è tenuta ad emettere, di munirsi di uno degli assistenti tecnici indicati dal predetto art. 12, come indicato dalla “storica” decisione n. 189/2000 della Consulta.
Aveva rinvigorito la disputa il rinvio alle Sezioni Unite, operato dalla quinta sezione della Cassazione (ord. n. 10080 del 21.4.2017) dopo che la stessa era stata chiamata ad esaminare la fattispecie di un appello sottoscritto solo dal legale rappresentante di una società, cioè di una impugnazione della sentenza provinciale interposta alla commissione trib