Il preventivo obbligatorio anche per gli avvocati

anche per gli avvocati torna il preventivo obbligatorio ai clienti: vediamo le regole specifiche che regolano il preventivo forense

Avvocato | Commercialista TelematicoTorna ad essere obbligatorio per gli avvocati (e per tutti professionisti in genere) il preventivo scritto al momento del conferimento dell’incarico da paret del cliente. E’ questa una delle novità previste dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che è entrata in vigore il 29 agosto.

Il D.L. 2012  n. 1 aveva introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti; per gli avvocati era poi intervenuta la L. 2012 n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) a limitare l’obbligo del preventivo ai soli casi di “richiesta” da parte del cliente (art. 13, comma 5).

Attualmente, a seguito dell’eliminazione dell’inciso “a richiesta” dal testo della legge sull’ordinamento forense, per gli avvocati il preventivo scritto diventa obbligatorio. L’avvocato dovrà quindi “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra onerispese, anche forfetarie, e compenso professionale“.

Vi è infine un’altra novità di rilievo prevista dalla legge n. 124, che riguarda tutti i professionisti (legali e non); allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni” (art. 1, comma 152).

D.L. 1/2012 – Art. 9 comma 3

“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.

 

18 novembre 2017

Maria Liso