Dati liquidazioni IVA: quadro VP2 e cessioni di rottami

il Commercialista Telematico risponde al quesito di un lettore sul nuovo adempimento di comunicazione dei dati delle Liquidazioni IVA: anche le fatture emesse per cessioni rottami (soggette a particolore regime IVA) vanno comunicate? Risponde Ermal Shkreli.

faq-ctDOMANDA:

Vorrei porre una domanda riguardo la liquidazione periodica IVA: nel quadro VP2 “imponibile operazioni attive”, va inserito anche l’importo delle operazioni soggette ad art. 74 c. 7, riguardante la cessione di rottami?

RISPOSTA:

Il D.L. n. 193 del 2016 ha introdotto due nuovi obblighi comunicativi a carico dei soggetti passivi IVA nel rispetto di una triplice esigenza, non solo antievasiva, ma anche, da un lato, di semplificazione degli adempimenti e dall’altro di riduzione dei relativi costi amministrativi, obblighi peraltro contestati dagli operatori del settore.

In particolare, relativamente al quesito posto, il citato D.L. 193/2016 mediante l’aggiunta dell’art. 21-bis al D.L. 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. In tale comunicazione il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 100, nonché degli artt. 73, comma 1, lett. e, e 74, comma 4. In dettaglio la liquidazione IVA dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

Art. 1 D.L. 100/98

1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”

Si premette che l’art. 21 del D.P.R. 633/72 prevede che “per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura” ed il successivo art. 74 comma 7 del medesimo decreto specifica che “… la fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario…”.

L’operazione della quale si chiedono chiarimenti è relativa ad una cessione imponibile di beni (rottami) per la quale deve essere emessa comunque fattura seppure senza addebitare l’imposta. Quest’ultima, viene liquidata con il noto meccanismo dell’inversione contabile (autofatturazione) da parte del cessionario. L’inversione contabile, però, non fa venire meno l’obbligo di inclusione di tale operazione nella “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA” del cedente, per l’esattezza tra le operazioni attive.

Il tutto è confermato dalle stesse istruzioni al modello, le quali al rigo “VP2 – TOTALE OPERAZIONI ATTIVE” esplicitamente prevedono che “Nel rigo deve essere compreso anche l’imponibile relativo alle operazioni per le quali l’imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario”.

In conclusione, in risposta al quesito in oggetto, l’imponibile delle fatture emesse per le operazioni di cui all’art. 74 comma 7 (cessioni di rottami) deve essere incluso nel rigo VP2 della cita comunicazione dati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, n. 58793

D.L. n. 78 del 2010, n. 78, art. 21-bis

D.P.R. 633 del 1972, artt. 21 e 74

D.P.R. 100 del 1998, art. 1

 

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16 maggio 2017

Ermal Shkreli