focalizziamo l’attenzione sulla tassazione delle rendite finanziarie e introiti da investimenti in Borsa o comunque in titoli
Oggi ci dedichiamo al tema specifico della tassazione dei rendimenti di Borsa: azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e prodotti derivati: sono alcuni dei più comuni strumenti finanziari utilizzati da cittadini ed aziende per generare nuove forme di reddito dai loro risparmi.
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Tutte le rendite che derivano dagli investimenti finanziari, anche quelle scaturite dall’attività di trading online, sono sottoposte a tassazione ordinaria con aliquota pari al 26%, con l’unica eccezione dei buoni fruttiferi postali e dei titoli di Stato come Bot, Btp e Ccp che sono invece tassati al 12,5%.
Quello che però molti non sanno è che, per quello che concerne i rendimenti della borsa, compresi quelli derivanti da transazioni online, sono previsti due regimi fiscali separati e distinti, vale a dire:
- Regime sostitutivo, in cui non c’è necessità di dichiarazione ma è lo stesso intermediario o broker a trattenere e successivamente versare l’imposta spettante allo Stato;
- Regime dichiarativo, in cui invece è l’investitore o trader ad essere chiamato prima a dichiarare, poi a pagare, gli importi dovuti.
Come fare a dichiarare utili e interessi maturati?
Come fare allora a dichiarare eventuali plusvalenze generate dall’acquisto di azioni o altri titoli finanziari?
Se nel caso del Regime sostitutivo, il trader è di fatto esonerato sia dall’obbligo di dichiarare sia da quello di versare le somme dovute, nel caso di Regime dichiarativo lo strumento è lo stesso utilizzato da tutti i contribuenti: il Modello Unico Persone Fisiche relativo ai redditi generati nell’anno precedente.
La compilazione del Modello Unico richiede naturalmente molta attenzione per non rischiare di commettere errori e incorrere così in successive sanzioni.
Se, ad esempio, i titoli posseduti sono stati acquistati attraverso broker italiani, sarà necessario compilare le voci relative alle rendite finanziarie contenute nel riquadro RT del documento. Qualora invece la transazione fosse avvenuta con intermediari esteri, si dovrà fare riferimento al riquadro RW.
Fate inoltre molta attenzione a riportare nel rigo RT45 anche eventuali perdite derivate dalla compravendita di titoli perché esse sono deducibili fino al 62,50% del totale.
In alternativa al Modello Unico, è possibile ricorrere al Modello 730 Precompilato per Lavoratori Dipendenti: in questo caso, la parte da compilare è quella relativa al quadro D – “Altri redditi”. In entrambi i casi, l’eventuale plusvalenza dovrà poi essere saldata come avviene con tutti gli altri debiti maturati con lo Stato con Modello F24.
Quando utilizzare il modello F24 per il pagamento delle tasse sulle rendite finanziarie
Il saldo dell’imposta sulle rendite finanziare generate tramite attività di trading e dichiarate tramite Modello Unico o 730 Precompilato avviene, come abbiamo detto, tramite Modello F24: eventuali debiti andranno infatti riportati in corrispondenza della sezione “Plusvalenze”.
Fate comunque molta attenzione (in caso di difficoltà, è sempre preferibile rivolgersi ad un professionista o ad un Caf) in quanto anche per il pagamento delle plusvalenze generate dagli investimenti di borsa esistono vari codici tributo.
I più frequenti sono il codice 1100, che si riferisce ad un imposta sostitutiva su plusvalenze derivate da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, il codice 1242, che si riferisce a redditi di capitale derivati da fonte estera, e il codice 2724.
Il pagamento del Modello F24 dovrà avvenire secondo le scadenze annuali previste per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali che per l’anno 2017 è fissata nella data del 16 giugno 2017 (oppure al 16 luglio ma in questo caso con maggiorazione).
Altre date da ricordare per quello che concerne la tassazione delle rendite finanziarie sono quella del 7 luglio, termine ultimo per la presentazione del modello 730 Precompilato e quella del 30 giugno, data entro cui invece è previsto il pagamento delle imposte della Dichiarazione dei Redditi
22 aprile 2017