Come registrare in contabilità le fatture di acquisto dell’anno precedente?

Un suggerimento su come registrare in contabilità le fatture di acquisto dell’anno precedente: meglio registrarle come “fatture da registrare”! Sembra banale ma ci può far rispamiare contestazioni…

registrare in contabilità le fatture di acquisto dell’anno precedentePuò capitare, per tantissimi motivi, di dover registrare nell’anno successivo una fattura emessa dal fornitore nell’anno precedente, ma da noi non annotata in contabilità nello stesso anno.

La cosa, di assoluta normalità, viene quasi sempre risolta con una scrittura di integrazione nell’anno in chiusura (con la quale il costo viene rilevato per competenza, qualora si versi in tale regime di determinazione del reddito) e con la registrazione del documento ai fini iva nell’anno successivo, potendo tranquillamente esercitare il diritto alla detrazione dell’iva negli ampi termini dell’art 19 DPR 633/72.

Quale scrittura contabile fare al 31/12?

Il consiglio, dettato dall’esperienza, è di NON fare la seguente scrittura:

____________________ 31/12 _____________________

Costo a Fatture da ricevere 100

ma di registrare così il fatto aziendale:

_____________________ 31/12 ______________________

Costo a Fatture da Registrare 100

Sembrerebbe una semplice questione terminologica, priva di effetti pratici, ma a bene vedere, nasconde una precisa logica difensiva.

L’art. 6, comma 8, del D. Lgs. 471/97, pone a carico del cessionario o committente, che non abbia ricevuto fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, precisi obblighi di regolarizzazione, pena l’irrogazione delle sanzioni pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250.

In sede di verifica, non è raro che la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate ponga l’attenzione sul conto “fatture da ricevere” e sanzioni tutte le operazioni avvenute oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, basandosi sulla registrazione contabile che dà atto (in base alla dizione utilizzata nel conto) che alla data di chiusura la fattura non era pervenuta e che, pertanto, si era integrata l’ipotesi sanzionatoria di cui al punto a) del comma 8 dell’art 6 del D. Lgs 471/97, invertendo sul contribuente l’onere di provare che, invece, la fattura era stata regolarmente emessa dal fornitore e da noi ricevuta.

Utilizzando, invece, la scrittura suggerita (ossia la contropartita “fatture da registrare”), l’imprenditore dà atto nelle proprie scritture contabili che il documento non è stato registrato per propria scelta deliberata, evitando di evidenziare, nel conto utilizzato, ogni riferimento al momento di ricezione del documento ed evitando, così, che in caso di controllo, qualcuno possa contestare l’omessa attivazione delle procedure del’art 6, comma 8, sulla base di mere deduzioni desumibili dalle scritture contabili.

13 aprile 2017

Filippo Mangiapane