Anche gli Ordini professionali devono seguire il protocollo anticorruzione

La disciplina anticorruzione e trasparenza trova applicazione anche in relazione agli ordini professionali che, pure, sono enti pubblici a tutti gli effetti con alcune peculiarità e specificità: un riassunto degli adempimenti che nascono da tale disciplina

 La disciplina anticorruzione e trasparenza (a maggior ragione dopo la predisposizione del D.Lgs. 97/2016) trova applicazione anche in relazione agli ordini professionali che, pure, sono enti pubblici a tutti gli effetti con alcune peculiarità e specificità.

Di conseguenza, anche tali realtà devono provvedere ai conseguenti adempimenti, con la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, la redazione del piano anticorruzione, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e la predisposizione della relazione finale.

Nel supportare gli ordini nella predisposizione del piano anticorruzione il nuovo PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) dell’ANAC individua – anzitutto – le attività a maggiore rischio, che sono costituite dalla formazione professionale continua, dal rilascio di pareri di congruità («taratura») e dall’indicazione di professionisti per l’espletamento di determinati incarichi.

Di ciascuna aree, in più, il piano nazionale fornisce un’indicazione tanto in relazione ai possibili eventi rischiosi quanto in relazione alle possibili misure che dovrebbero costituire l’attuazione delle logiche anticorruzione, da implementare sia a livello di ciascun consiglio nazionale sia a livello di ogni ordine locale.

Così, ad esempio, avuto riguardo alla formazione professionale, gli eventi rischiosi concernono le possibili alterazioni documentali per favorire l’accreditamento di determinati soggetti, la mancata valutazione di richieste di autorizzazione (per carenza o inadeguatezza dei controlli), la mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati e l’impropria attribuzione di crediti formativi.

Le contromisure suggerite, per contrastare tali fenomeni, possono riguardare l’attivazione di controlli a campione sull’attribuzione di crediti ai professionisti successivamente agli eventi, l’introduzione di adeguate forme di pubblicità e di trasparenza sulle iniziative ed lo svolgimento di verifiche a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi.

Rispetto, invece, ai pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, gli eventi rischiosi interessano l’incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali, la possibile lacunosità dell’istruttoria per favorire il professionista e l’erronea valutazione delle indicazioni fattuali e documentali.

Tra le misure suggerite per combattere tali rischi, ad esempio, sono da citare l’introduzione di un meccanismo di rotazione dei soggetti che istruiscono le domande piuttosto che l’organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione dei pareri al fine di disporre di parametri di controllo.

Per gli incarichi per i quali gli ordini sono interpellati per la nomina, le condizioni di rischio sono individuate prioritariamente nella violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, ad esempio per la sussistenza di interessi personali e professionali.

Tra le misure, oltre a meccanismi di estrazione a sorte in un’ampia rosa di professionisti aventi i requisiti richiesti, sono proposti alcuni criteri, consistenti nell’utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi, nella rotazione dei soggetti da nominare, nella trasparenza e pubblicità piuttosto che nella verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Oltre ad intervenire in modo sistematico sul fronte dell’anticorruzione, il piano nazionale affronta, in ultimo, seppure con un rinvio, la questione (altrettanto delicata) riguardante l’applicazione della disciplina della trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013. Da una parte, infatti, si precisa che tale normativa si applica agli ordini in quanto compatibile (con una formula che determina indubbiamente incertezza) e, dall’altra parte, si anticipano delle apposite linee guida che dovrebbero declinare gli obblighi a cui adempiere in funzione delle peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali.

 

1 dicembre 2016

Marco Rossi