Modello IRAP 2016: guida al quadro IS

pubblichiamo una guida pratica alla compilazione del quadro IS del modello IRAP che fa parte di Unico 2016

irap510L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 16341/2016, introduce diverse novità in merito al quadro IS Modello Irap 2016.

Infatti, all’interno del quadro, sono stati inseriti:

Sezione I: il rigo “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”, a seguito del riconoscimento della deducibilità integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato;

Sezione XI: il campo “Codice credito d’imposta” destinato all’indicazione del codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione /Provincia (attualmente Toscana e Lombardia);

Sezione XVII: nuova sezione destinata all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda spettante ai soggetti che non si avvalgono di dipendenti.

Secondo l’art. 11 c. 4-octies Dlgs.446/97:

– per tutti i soggetti Irap indipendentemente dal criterio di determinazione adottato (con la sola esclusione di quelli che applicano il criterio retributivo) è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni Irap sia analitiche che forfettarie riferibili al costo del lavoro (commi 1, lettera a, 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dello stesso articolo).

In buona sostanza, sono totalmente deducibili i costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato. E’ importante sottolineare, però, che viene mantenuta la necessità di indicare in modo separato, le deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti alla L. 190/2014 e la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e tali deduzioni.

A partire dal 2016 la deduzione è ammessa, nei limiti del 70%, anche per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta: a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro – nell’arco di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Le principali novità nel dettaglio:

1) Nella Sezione I DEDUZIONI è stato introdotto il rigo “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”, nella quale bisogna indicare:

Campo 1 – il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale(art. 11, co.4-octies D. Lgs 446/97);

Campo 2 – l’importo della deduzione corrispondente.

2) E’ stato eliminato il campo “Lavoratori agricoli” dei righi IS2 e IS3 a seguito dell’abrogazione, ad opera del DL 4/2015, dell’art.11 c.1.1 Dlgs.446/97, che riconosceva la deduzione IRAP del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale.

3) Nella Sezione XI “Deduzioni/Detrazioni/Crediti d’imposta regionali”:

– nei righi da IS43 a IS45 è stato introdotto il nuovo campo “Codice credito d’imposta” nel quale va riportato il codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione/ rovincia (“1”, “2”, “3” per la Toscana e “1” per la Lombardia);

– nel campo 5 “Deduzione” vanno riportati gli importi, oltre che delle deduzioni/detrazioni, anche dei predetti crediti d’imposta regionali.

4) Nella Sezione XIV “Credito ACE” in cui va riportato l’ammontare del credito spettante a seguito della scelta di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP (risultante dal quadro RS di Unico), è stato “sbloccato” il campo 4 relativo al credito residuo del “1° periodo d’imposta precedente”.

In particolare, va indicato:

-Rigo IS85 campo 4 – l’importo evidenziato a campo 5 di rigo IS85 del mod. IRAP 2015

-IS86 campo 4- la somma del credito d’imposta residuo (colonna 2 del rigo IS86 del mod. IRAP 2015) e dell’eventuale credito d’imposta residuo che non trova capienza nell’IRAP dovuta per il 2015

Si ricorda che per la maggior parte dei soggetti d’impresa è possibile fruire di un credito d’imposta ai fini irap commisurato all’eccedenza ACE non utilizzata per questioni di incapienza del reddito complessivo. Pertanto, il credito d’imposta è utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va riportato in cinque quote annuali di pari importo.

5) E’ stata introdotta:

– la Sezione XVI “Patent box” in cui indicare la quota di reddito detassata per effetto dell’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

– la Sezione XVII “Credito d’imposta” riservata all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

6) Nella Sezione XIII “Zone franche urbane” utilizzabile dalle piccole e micro imprese che intendono usufruire dell’esenzione IRAP del valore della produzione netta nel limite annuo di € 300.000, sono stati introdotti i seguenti 2 nuovi codici da riportare nel campo “Codice ZFU”:

CODICE ZONA 48 (ZONA AGEVOLATA EMILIA)

CODICE ZONA 49 (ZONA AGEVOLATA LOMBARDIA).

L’esenzione spetta per i primi 5 periodi d’imposta a decorrere da quello di accoglimento dell’istanza presentata al Mise.

Tuttavia, il beneficio è riconosciuto:
– per l’Emilia Romagna- alle microimprese localizzate nei territori colpiti dall’alluvione del 17/01/2014 e nei Comuni colpiti dal sisma del 20/05 e 29/5/2012 è limitato al 2015 e 2016;

– per la Lombardia alle microimprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del 20/05 e 29/05/2012, spetta per il periodo d’imposta in corso al 01/01/2016 (2016 per i soggetti solari).

28 giugno 2106

Giovanna Greco