Modello IRAP 2016: guida al quadro IS

di Giovanna Greco

Pubblicato il 28 giugno 2016

pubblichiamo una guida pratica alla compilazione del quadro IS del modello IRAP che fa parte di Unico 2016

irap510L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 16341/2016, introduce diverse novità in merito al quadro IS Modello Irap 2016.

Infatti, all'interno del quadro, sono stati inseriti:

- Sezione I: il rigo “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”, a seguito del riconoscimento della deducibilità integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato;

- Sezione XI: il campo “Codice credito d’imposta” destinato all’indicazione del codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione /Provincia (attualmente Toscana e Lombardia);

- Sezione XVII: nuova sezione destinata all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda spettante ai soggetti che non si avvalgono di dipendenti.

Secondo l’art. 11 c. 4-octies Dlgs.446/97:

- per tutti i soggetti Irap indipendentemente dal criterio di determinazione adottato (con la sola esclusione di quelli che applicano il criterio retributivo) è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni Irap sia analitiche che forfettarie riferibili al costo del lavoro (commi 1, lettera a, 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dello stesso articolo).

In buona sostanza, sono totalmente deducibili i costi afferenti i dipendenti a tempo indeterminato. E' importante sottolineare, però, che viene mantenuta la necessità di indicare in modo separato, le deduzioni per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti alla L. 190/2014 e la differenza tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e tali deduzioni.

A partire dal 2016 la deduzione è ammessa, nei limiti del 70%, anche per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta: a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro - nell’arco di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Le principali novità nel dettaglio:

1) Nella Sezione I DEDUZIONI è stato introdotto il rigo “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”, nella quale bisogna indicare:

Campo 1 - il numero dei dipendenti per i quali si fruisce della deduzione del costo residuo per il personale(art. 11, co.4-octies D. Lgs 446/97);

Campo 2 - l'importo della deduzione corrispondente.

2) E' stato eliminato il campo “Lavoratori agricoli” dei righi IS2 e IS3 a seguito dell’abrogazione, ad opera del DL 4/2015, dell’art.11 c.1.1 Dlgs.446/97, che riconosceva la deduzione IRAP del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale.

3) Nella Sezione XI “Deduzioni/Detrazioni/Crediti d’imposta regionali”:

- nei righi da IS43 a IS45 è stato introdotto il nuovo campo “Codice credito d’imposta” nel quale va riportato il codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione/ rovincia (“1”, “2”, “3” per la Toscana e “1” per la Lombardia);

- nel campo 5 “Deduzione” vanno riportati gli importi, oltre che delle deduzioni/detrazioni, anche dei predetti crediti d’imposta regionali.

4) Nella Sezione XIV “Credito ACE” in cui va riportato l’ammontare del credito spettante a seguito della scelta di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP (risultante dal quadro RS di Unico), è stato “sbloccato” il campo 4 relativo al credito residuo del “1° periodo d’imposta precedente”.

In particolare, va indicato:

-Rigo IS85 campo 4 - l’importo evidenziato a campo 5 di rigo IS85 del mod. IRAP 2015

-IS86 campo 4- la somma del credito d’imposta residuo (colonna 2 del rigo IS86 del mod. IRAP 2015) e dell’eventuale credito d’imposta residuo che non trova capienza nell’IRAP dovuta per il 2015

Si ricorda che per la maggior parte dei soggetti d'impresa è possibile fruire di un credito d'imposta ai fini irap commisurato all'eccedenza ACE non utilizzata per questioni di incapienza del reddito complessivo. Pertanto, il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va riportato in cinque quote annuali di pari importo.

5) E' stata introdotta:

- la Sezione XVI “Patent box” in cui indicare la quota di reddito detassata per effetto dell’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2015.

- la Sezione XVII “Credito d’imposta” riservata all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda a favore dei soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

6) Nella Sezione XIII “Zone franche urbane” utilizzabile dalle piccole e micro imprese che intendono usufruire dell’esenzione IRAP del valore della produzione netta nel limite annuo di € 300.000, sono stati introdotti i seguenti 2 nuovi codici da riportare nel campo “Codice ZFU”:

CODICE ZONA 48 (ZONA AGEVOLATA EMILIA)

CODICE ZONA 49 (ZONA AGEVOLATA LOMBARDIA).

L’esenzione spetta per i primi 5 periodi d’imposta a decorrere da quello di accoglimento dell’istanza presentata al Mise.

Tuttavia, il beneficio è riconosciuto: - per l'Emilia Romagna- alle microimprese localizzate nei territori colpiti dall’alluvione del 17/01/2014 e nei Comuni colpiti dal sisma del 20/05 e 29/5/2012 è limitato al 2015 e 2016;

- per la Lombardia alle microimprese localizzate nei territori colpiti dal sisma del 20/05 e 29/05/2012, spetta per il periodo d’imposta in corso al 01/01/2016 (2016 per i soggetti solari).

28 giugno 2106

Giovanna Greco