Appalti: complementarietà tra Banca Dati Antimafia e White List

a seguito di dubbi interpretativi sulle modalità con le quali, successivamente alla completa attivazione della Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia, i soggetti indicati dall’articolo 83 del Codice Antimafia debbano acquisire la necessaria documentazione antimafia prima che vengano realizzati i lavori relativi ad un appalto (o sub-appalto) rientranti nei settori potenzialmente oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Ministero dell’Interno ha risposto ipotizzando nel breve periodo una complementarietà tra la stessa Banca dati e le White List

  1. Premessa

bancomatA seguito della completa attivazione della Banda Dati Unica della Documentazione Antimafia, avvenuta il 7 gennaio u.s., alcune Prefetture hanno sollevato dubbi interpretativi sulle modalità con le quali, proprio a seguito di detta attivazione, i soggetti indicati dall’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, meglio noto come “Codice Antimafia1, debbano acquisire la necessaria documentazione antimafia prima che vengano realizzati i lavori relativi ad un appalto (o sub-appalto) rientranti nei settori potenzialmente oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Nello specifico detti uffici territoriali hanno interesse a che si chiariscano le procedure da seguire:

        • per le imprese, selezionate dalla stazione appaltante, che non risultino iscritte nelle White List2;

        • per quelle società, non ancora iscritte alle citate White List, ma che hanno già presentato domanda di iscrizione, anche in considerazione della cessazione, proprio a far data dal 7 gennaio u.s., del regime transitorio stabilito dal comma 2 dell’articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

La norma in questione prevedeva che, per un periodo massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (tra i quali, ad esempio, le stazioni appaltanti) fossero autorizzati – nei settori esposti a rischio – a procedere all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti ritenendosi sufficiente la mera richiesta di iscrizione alle White List3.

  1. L’orientamento del Ministero dell’Interno.

Di seguito verifichiamo come il Ministero dell’Interno ha inteso chiarire i sopra descritti dubbi normativi.

A far data dal 7 gennaio u.s., le stazioni appaltanti e tutti gli altri soggetti di cui al menzionato articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono la documentazione antimafia attraverso la consultazione della Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia.

Fanno eccezione le imprese straniere senza rappresentanza stabile in Italia, per le quali la relativa richiesta di documentazione antimafia, nelle more di implementare la predetta Banca Dati, viene trasmessa alla competente prefettura a mezzo pec.

Anche per l’iscrizione alle White List, successivamente alla data di cui al precedente paragrafo, è necessaria la preventiva consultazione della più volte citata Banca Dati e delle conseguenti verifiche se è necessarie, come tra l’altro espressamente previsto dall’articolo 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013.

Detto ciò viene da sé che le Prefetture dovranno, per le domande di iscrizione alle White List presentate in data successiva al 7 gennaio 2016, provvedere all’inserimento dei dati relativi all’impresa nella Banca Dati onde dar corso alla fase degli accertamenti, così come previsto dall’articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193.

Stesso metodo dovrà essere previsto per le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione antecedentemente al 7 gennaio e sono eventualmente ancora in attesa di iscrizione.

A questo punto corre l’obbligo di ribadire un concetto: l’iscrizione alle White List è una sorta di “carta di integrità” che però non postula l’attualità di una fattispecie contrattuale.

È quindi ben diversa dall’obbligo, posto in capo alle stazioni appaltanti, di acquisire la documentazione antimafia, proprio attraverso la consultazione di dette liste, nelle ipotesi in cui il contratto afferisca i settori cc.dd. “sensibili” (ovvero potenzialmente oggetto di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata).

Quindi, la domanda di iscrizione, per la quale valgono sempre le disposizioni dettate dal citato D.P.C.M. del 18 aprile 2013, è un momento diverso e distinto da quello dell’accertamento antimafia inerente uno specifico contratto.

Si corre il rischio, in caso di mancata tempestiva conclusione del procedimento di iscrizione alle White List di un’impresa, interessata ad un contratto rientrante in un’opera pubblica, di arrecare un nocumento patrimoniale alla stessa società, che si potrebbe concretizzare nell’impossibilità di pervenire alla mancata conclusione del contratto.

Per ovviare, sarà necessario da parte della stazione appaltante, dopo aver consultato obbligatoriamente le White list, appurando che la società in questione abbia quanto meno richiesto l’iscrizione, dare avvio alla consultazione della Banda Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Quanto detto trova la sua fonte normativa nell’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 che fa un espresso richiamo all’articolo 92, commi 2 e 3, del menzionato decreto legge n. 159/2011.

Dal momento successivo alla consultazione della Banca Dati decorrono i termini previsti dall’appena citato articolo 92, commi 2 e 3. Trascorsi tali termini, la stazione appaltante è autorizzata a procedere alla conclusione del contratto, fatte salve le disposizioni da osservare in caso di diniego dell’iscrizione.

Sulla base di quanto fino ad ora detto possono trovare una soluzione anche quelle richieste di iscrizione che, eventualmente ancora oggi, non hanno concluso il loro iter. Conseguentemente le prefetture dovranno:

        • continuare a pubblicare sui propri siti istituzionali, ed aggiornare periodicamente, l’elenco delle società che richiedono l’iscrizione nelle White List;

        • inserire nella menzionata Banca Dati tutte le informazioni relative a quelle società per le quali risulta non ancora concluso l’iter di iscrizione alle White List;

        • consultare preventivamente la Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia, per quelle società che abbiano fatto richiesta di iscrizione alle White List in data successiva al 7 gennaio 2106;

        • aggiornare le risultanze della citata Banca Dati con i dati relativi ai provvedimenti di diniego e di cancellazione, come disciplinato dall’articolo 6 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dall’articolo 4 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 .

Quanto sopra è stato sintetizzato da Ministero dell’Interno nella Circolare n. 11001/119/20(8) del 23 marzo 2016.

  1. Conclusioni

Sulla scorta di quanto detto e con la speranza che si possa ottenere nel breve periodo una piena complementarietà tra il patrimonio informativo della Banca Dati Unica della Documentazione Antimafia e le White List appare opportuno, come tra l’altro sostenuto dallo stesso Ministero dell’Interno, che detta Banca Dati venga alimentata anche con i provvedimenti di iscrizione nelle White List in corso di validità e per i quali sia stato appurato che gli assetti proprietari e di governance non siano mutati rispetto al momento dell’iscrizione, in modo da dare piena efficacia all’effetto dell’equipollenza prevista dall’articolo 1, comma 52 bis4, della legge n. 190/2012 (“L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti ….” omissis).

20 giugno 2016

Vincenzo Mirra e Fabrizio Stella

1 Per un approfondimento, ci sia consentito il rinvio, degli stessi Autori, a “Decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153: semplificazioni per le imprese nella certificazione antimafia”, in questa rivista il 30 ottobre 2014.

2 Sull’argomento, ci sia consentito il rinvio, degli stessi Autori, ad “Il decreto legge sulla P.A. modifica le norme in tema di white list anti mafia”, in questa rivista, il 27 agosto 2014.

3 Per un approfondimento, ci sia consentito il rinvio, degli stessi Autori, a “Appalti e normativa antimafia pubblicazione degli elenchi delle imprese richiedenti l’iscrizione nelle white list”, in questa rivista il 16 giugno 2015.

4 Introdotto dall’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.