Bonus mobili giovani coppie: vale solo per gli immobili acquistati nel 2016?

la norma sul bonus mobili (cioè la detrazione IRPEF per l’acquisto di arredamento) destinato alle giovani coppie per quanto interessante presenta alcuni aspetti lacunosi e di difficile interpretazione: in particolare, tale bonus è valido solo per chi acquista un appartamento nel 2016 o anche per chi già lo possiede?

primacasa_immagineL’art. 1, comma 75 della legge di stabilità del 2016 ha ulteriormente “rafforzato” il bonus per l’acquisto dei mobili. Il legislatore, oltre a confermare la detrazione per l’acquisto dei predetti beni destinati ad arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, ha previsto una nuova detrazione per le “giovani coppie” fondata su presupposti parzialmente diversi.

La norma, però, è molto lacunosa e di difficile interpretazione. E’ auspicabile che l’Agenzia delle entrate fornisca quanto prima i chiarimenti necessari per una corretta applicazione della stessa. In particolare “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa”.

Il principale dubbio riguarda il significato che deve essere attribuito all’espressione acquirenti di unità immobiliare…”. Non è chiaro se la nuova detrazione spetti esclusivamente nei casi in cui l’immobile sia acquistato dopo il 1′ gennaio 2016, data di entrata in vigore della novità, ovvero se il beneficio possa essere applicato anche laddove i coniugi o i soggetti conviventi siano già proprietari dell’immobile che intendono arredare.

A tal proposito alcuni autori, che hanno affrontato il problema, hanno osservato come la norma non fornisca alcuna indicazione su quando debba essere perfezionato l’acquisto. Sembrerebbe, quindi, che la detrazione possa essere fatta valere anche dai soggetti già proprietari dell’immobile. In realtà l’espressione “acquirenti” sembra debba essere più correttamente interpretata in senso “dinamico”, cioè come coloro che hanno acquistato l’immobile dall’1 gennaio 2016 in avanti. Viceversa, qualora il legislatore avesse inteso favorire i contribuenti già proprietari avrebbe dovuto utilizzare una diversa espressione quale, ad esempio “già acquirenti” o un’espressione equivalente.

Se l’Agenzia delle entrate dovesse confermare questa interpretazione rigorosa la nuova detrazione troverebbe un’applicazione ancora più limitata rispetto al precedente bonus mobili. In questo caso la condizione essenziale per fruire della nuova detrazione non sarebbe rappresentata dall’intervento di recupero del patrimonio edilizio, ma dall’acquisto di un nuovo immobile. In pratica il beneficio sarebbe condizionato dal sostenimento di un onere, dovuto all’acquisto di un nuovo immobile, ancor più oneroso rispetto al passato. In tale ipotesi l’ambito applicativo della nuova detrazione risulterebbe ancora più limitato.

Ulteriori dubbi riguardano la durata “minima” del nucleo familiare. La norma prevede testualmente che il beneficio spetta laddove la giovane coppia abbia costituito il nucleo da almeno tre anni. Non è chiaro, però, se questa condizione riguardi esclusivamente i conviventi more uxorio o anche i coniugi. Infatti, se tale condizione fosse riferita indistintamente a tutti i soggetti, quindi anche ai coniugi, non sarebbe possibile fruirne laddove il matrimonio fosse stato celebrato negli ultimi tre anni fatta salva l’ipotesi di una precedente convivenza.

Questa interpretazione rigorosa penalizzerebbe oltre misura le giovani coppie, le coppie sposate di recente o ancora in procinto di sposarsi e si porrebbe in evidente contrasto con la ratio della disposizione.

Dalla lettura della relazione tecnica sembra, in effetti, che la disposizione sia applicabile anche laddove la giovane coppia sia già proprietaria di un immobile. Il passaggio risulterà più chiaro riportando integralmente quanto indicato dalla predetta relazione: “Sulla base di elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2014 sui contribuenti che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e sui dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate nel 2014 da soggetti di età non superiore a 35 anni, si stima un numero di immobili acquistato da tali soggetti di circa 113.500 unità. Al fine di tener conto delle condizioni stabilite dalla norma per poter accedere all’agevolazione in esame, viene preso in considerazione un terzo di tale numero, per un totale di circa 37.833 unità”.

Il riferimento all’anno 2014 sembra deporre in tal senso salvo che gli acquisti effettuati nell’annualità pregressa siano stati presi come base per stimare i possibili acquisti che saranno effettuati nell’anno 2016.

13 febbraio 2016

Nicola Forte